Appartenenza ad un particolare gruppo sociale ai sensi della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato: studio comparato sugli sviluppi giurisprudenziali
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Loprieno, Donatella
Gigliotti, Valentina
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Dottorato di ricerca in Politica, cultura e sviluppo, XXIX ciclo; L'analisi sviluppata nella tesi dottorale ha a oggetto lo studio del concetto di particolare gruppo sociale (di seguito PGS) ai sensi della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951 (d'ora in poi CG); la nascita e l'evoluzione nella giurisprudenza dei due approcci determinanti, delle caratteristiche protette e della percezione sociale; la loro convergenza verso un più inclusivo approccio, delle caratteristiche comuni e della percezione sociale e, infine, l'applicazione degli stessi a fattispecie concrete.
Partendo dalla definizione di rifugiato contenuta nell'articolo 1A (2) della CG e dai cinque motivi indicati al suo interno, (razza, religione, nazionalità, opinioni politiche e appartenenza a un PGS), il cui nesso di causa con la persecuzione subita o temuta dal richiedente può determinare, in assenza di protezione effettiva da parte delle autorità statali, il riconoscimento dello status di rifugiato, il lavoro di tesi si concentra sul motivo che più di tutti si presta a un'interpretazione evolutiva, aperta e condizionata dai mutamenti dei tempi e dei contesti, vale a dire l'appartenenza a un PGS.
Lo studio analizza l'interpretazione che del concetto di PGS compie lo United Nations High Commissione for Refugees (d'ora in avanti UNHCR) all'interno delle sue Linee guida e la differenza tra la definizione resa dall'UNHCR, che mira a un'applicazione alternativa dei due approcci dominanti, e quella contenuta all'interno della Direttiva Qualifiche dell'Unione europea, che vincola, salvo l'applicazione di misure più favorevoli, gli Stati membri alla soddisfazione congiunta di entrambi gli approcci.
Il lavoro di tesi analizza l'approccio delle caratteristiche protette e della percezione sociale, vagliando gli elementi essenziali necessari affinché un gruppo di persone possa essere considerato un PGS ai sensi della CG.
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Osserva, attraverso il sostegno delle norme di diritto internazionale, dell'Unione europea e nazionali, delle Linee guida dell'UNHCR e della giurisprudenza delle principali corti nazionali e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (d'ora in avanti CGUE), se la scelta di un approccio piuttosto che dell'altro possa comportare una garanzia più o meno ampia di riconoscimento della protezione internazionale o, diversamente, determinare il rigetto dell'istanza di protezione presentata da un richiedente asilo.
Evidenzia che l'approccio delle caratteristiche protette, in cui a rilevare è la presenza di una caratteristica innata, immutabile o fondamentale per la dignità di chi la possiede, ha, nel corso degli anni, favorito il riconoscimento della protezione alle vittime di gravi violazioni di diritti umani e che la sua adozione permette il riconoscimento della protezione a componenti di gruppi non composti da membri affiliati gli uni agli altri, ma accomunati da una caratteristica tale da non consentire a colui che la possiede di rinunciarvi.
Rileva altresì che secondo l’approccio della percezione sociale, invece, la caratteristica che accomuna i membri del gruppo, non solo deve essere condivisa, ma deve, al contempo, rendere il gruppo riconoscibile dall’esterno e che mediante il suo utilizzo, alcuni gruppi, socialmente percepiti come tali, ma i cui membri non sono accomunati da una caratteristica protetta, riuscirebbero, previa soddisfazione degli altri elementi contenuti nell’articolo 1A (2) della CG, a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato.
Al termine di detta analisi giunge alla conclusione che, sebbene l'adozione di un approccio, piuttosto che di un altro, porti generalmente alla medesima decisione, a volte la scelta operata, è determinante, e può condurre ad un riconoscimento o, viceversa, ad un rigetto dell'istanza di protezione internazionale presentata dal richiedente e conseguentemente ad una contrazione dei diritti dei richiedenti asilo.
In conclusione analizza alcuni casi studio, frutto del lavoro svolto sul campo nel corso degli anni di dottorato, a corroborazione delle tesi che si sono volute dimostrare nell’analisi condotta ed evidenzia che l'utilizzo in maniera alternativa dell'uno o dell'altro approccio, a seconda della fattispecie concreta, rappresenta la scelta che, più di tutte, tutela coloro che necessitano di protezione internazionale ed anche che l'approccio cumulativo dovrebbe essere abbandonato in favore di una totale applicazione di quello alternativo.Soggetto
Diritto di asilo; Convenzione di Ginevra